TORINO – Sei un operaio albanese, vivi in Italia e muori sul posto di lavoro?
I tuoi familiari in Albania, colpiti dal lutto, avranno un risarcimento inferiore rispetto a quello donato ai genitori di un italiano, ad esempio.
Di quanto? Di 10 volte. Perché “colpevoli” di vivere in “un’area ad economia depressa”.
A Torino, il giudice civile Ombretta Salvetti, ha scelto di “equilibrare il risarcimento al reale valore del denaro nell’economia del Paese ove risiedono i danneggiati”.
Nel giudizio si è rifatta ad una sentenza della Cassazione di dieci anni fa e a ciascun genitore andrà la somma di 32 mila euro. Al deceduto è stato anche attribuito il 20% di concorso di colpa.
Se fosse stato italiano, invece, alla famiglia sarebbero stati versati fra i 150 e i 300 mila euro.
Uno dei massimi esperti di diritto civile, l’avvocato Sandra Gracis, ha criticato duramente la sentenza.
Ha detto: “In base a questo criterio del Tribunale torinese converrebbe agli imprenditori assumere lavoratori provenienti dai Paesi poveri, perché, laddove muoiano nel cantiere, costa di meno risarcire i loro congiunti.
Ha aggiunto: “Ma ribaltando la situazione, che cosa sarebbe successo se il dipendente morto fosse stato del Principato di Monaco, oppure degli Emirati? Il risarcimento ai genitori sarebbe stato doppio o triplo rispetto a quello per un italiano?”.
Sandra Gracis ha specificato che: “Il giudice torinese s’è rifatto a una sentenza della Cassazione del 2000 peraltro non risolutiva, ignorando che la Suprema Corte, appena un anno fa, ha affermato che la “tutela dei diritti dei lavoratori va assicurata senza alcuna disparità di trattamento a tutte le persone indipendentemente dalla cittadinanza, italiana, comunitaria o extracomunitaria”.
L’avvocato precisa che: “Già nel 2006 la Cassazione aveva stabilito che dal punto di vista del danno parentale, non conta che il figlio sia morto a Messina o a Milano, a Roma in periferia o ai Parioli.
Conta la morte in sé ed una valutazione equa del danno morale che non discrimina la persona e le vittime né per lo Stato sociale, né per il luogo occasionale della morte”.















